Continuiamo a parlare di esenzioni, che ripetiamo essere numerose e rivolte a una molteplicità di soggetti. Ogni esenzione è sintetizzata in un codice (E01, E02, E03, E04, E05, E12, E13, E14, E30, E40); ecco a cosa corrispondono
- E01: Assistiti di età superiore ai 65 anni, o inferiore ai 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
- E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
- E04: Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- E05: Assistiti di età > 65 annie reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00
- E12: Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l’impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo fiscale pari o inferiore a € 27.000
- E13: Lavoratori in cassa integrazione straordinaria, o in cassa integrazione in deroga, o in mobilità,che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell’INPS n. 20 del 8/2/2012 per la cassa integrazione e i familiari fiscalmente a loro carico.
- E14: Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 18.000 euro
- E30: Assistiti in possesso di esenzione per malattia cronica, che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare)
- E40: Assistiti in possesso di esenzione per malattia rara, che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare)
Generalmente le esenzioni E01, E03, E04, E05, E14 vengono aggiornate e registrate in Anagrafe Regionale automaticamente, a marzo di ogni anno, in base ai dati ricevuti ed elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’automatismo vale per i soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che consentono di ricostruire il nucleo famigliare fiscale. Le persone escluse da questo rinnovo automatico e che ritengono di avere il diritto ad una di queste esenzioni, devono presentare una nuova autocertificazione che attesti la propria situazione reddituale complessiva, allegando una copia del proprio documento di identità
Le pratiche per il rinnovo potranno essere svolte attraverso una di queste alternative:
Le sole esenzioni E02, E12, E30, E40 possono essere rinnovate presso le farmacie
- Recandosi solo su appuntamento presso gli Sportelli di Scelta e Revoca delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST).
- On-line: autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al linkhttps://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/, oppure accedendo al portale https://sr.asst-fbf-sacco.it, o anche utilizzando lo SPID, o la Carta di Identità digital
Ci auguriamo di essere riusciti a fare un po’ di chiarezza su questo intricato aspetto dell’assistenza sanitaria; al prossimo numero.
(Virna Marzano)